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C.M. 29/03/20021. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con Decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale b) 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in euro 103,29. (Omissis) . Il Comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato, il 3 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6,5 per mille; 2. determinare l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille per l'abitazione principale, come definita nell'art. 3, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e relative pertinenze di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento; 3. dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione provinciale È, ai sensi dell'art. 8, comma 2, Decreto legislativo n. 504/1992 cosÌ come modificato dall'art. 3, comma 55, Legge n. 662/1996, stabilita in euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Il Comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1 gennaio 2002: 1. aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonchÈ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; 2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; 3. aliquota n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; III - Valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 7 e 8 del citato regolamento I.C.I.; IV - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente: le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchÈ agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari adibiti ad abitazione principale; V - Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Il Comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 9 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquota ordinaria: 6,3 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille;aliquota pertinenze dell'abitazione principale: 5 per mille limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi; di stabilire che si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; di applicare le presenti disposizioni anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; di stabilire, altresÌ, sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale e che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa. (Omissis). Il Comune di GRIMACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 4 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di euro 103,29. (Omissis) . 1. di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2002, agli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di determinare altresÌ, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2002, alle abitazioni principali; 3. di confermare, altresÌ, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Il Comune di GUALTIERI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure: 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili; 5,7 per mille ridotta per abitazione principale; 2. di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 pari ad euro 103,29. (Omissis). Il Comune di GUARDIA SANFRAMONDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) b) di confermare per l'anno per l'anno 2002 la misura della detrazione d'imposta sull'abitazione principale q quelle ad essa equiparate nell'importo di L. 200.000 (duecentomila) c) di fissare per l'anno 2002 nella misura del 0,01 (zero virgola uno) per mille l'aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Per centro storico si intende l'area ricadente all'interno del programma integrato di riqualificazione urbanistica di cui alla deliberazione consigliare n. 36 del 24 settembre 1997. L'aliquota agevolata È applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, Legge n. 449/1997 e art. 3 regolamento comunale sull'I.C.I.) (Omissis) . Il Comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . 1) aliquote: ordinaria 6 per mille, agevolata per abitazione principale per mille. 2) detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale euro 130,00. (Omissis) . Il Comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di confermare, per l'esercizio finanziario 2002, le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili come sotto specificato: abitazione principale, 5 per mille; abitazioni sfitte, 7 per mille; terreni agricoli, per mille; aree edificabili, 7 per mille; altri fabbricati, 7 per mille; detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 (e 103,30) . (Omissis) . Il Comune di GUILMI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2002 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati Il Comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aree fabbricabili, 6 per mille; terreni agricoli esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) Decreto legislativo n. 504/1992; abitazione principale, 4,5 per mille; abitazione in aggiunta alla principale, 6 per mille; alloggi non locati, 6 per mille; immobili diversi da abitazione, 6 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, 6 per mille; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, equiparata all'abitazione principale; detrazione d'imposta per l'abitazione principale, euro 103,29. (Omissis). Il Comune di INVERNO e MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1 gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti; 2. di confermare in e 103,29 (pari a L. 200.000) la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili direttamente abilita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per l'anno 2002. (Omissis) . Il Comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 24 dicembre 2001 e il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di de terminazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'anno 2002 dell'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura prevista per l'anno 2001 e precisamente a) 5 per mille le unità immobiliari adibite ad abitazione principale b) 7 per mille le unità immobiliari diverse dalle precedenti. (Omissis) .
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